Specializzati Tfa: ministero non ha ancora chiarito se devono seguire il percorso da 36 CFU o quello da 30 online
In vista dell’avvio dei nuovi percorsi abilitanti il ministero dovrà affrontare diverse situazioni particolari, non necessariamente previste dalla normativa ma non per questo meno importanti, e soprattutto meritevoli di una risposta in tempi brevi. Attendono in particolare di conoscere il proprio destino coloro i quali sono già abilitati o specializzati tramite TFA e hanno vinto un concorso.
Per questi aspiranti docenti, si configura una posizione particolare rispetto al conseguimento dell’abilitazione definitiva. La normativa attuale, disciplinata dal DPCM attuativo del PNRR Istruzione, prevede percorsi differenziati per acquisire i titoli necessari all’insegnamento.
Percorso da 36 CFU: cosa prevede
Secondo l’Allegato 5 del DPCM, i vincitori del concorso che possiedono i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 devono completare un percorso di formazione universitaria di 36 CFU. Si tratta di un iter pensato per colmare le lacune formative rispetto al nuovo modello formativo introdotto dal PNRR, incentrato su competenze disciplinari, pedagogiche e didattiche.
Percorso da 30 CFU: un’alternativa valida
C’è poi l’articolo 13 del DPCM in base al quale è possibile accedere a un percorso abilitante semplificato da 30 CFU per coloro che hanno già conseguito la specializzazione su sostegno tramite TFA o un’abilitazione in una classe di concorso. In questo caso il ministero ha pensato a percorsi finalizzati all’obiettivo di chi è interessati a ottenere ulteriori abilitazioni senza dover ripetere interamente la formazione già acquisita.
Quale percorso scegliere
Quello che manca a pochi giorni dall’avvio del secondo ciclo dei percorsi abilitanti, è una direttiva chiara da parte del Ministero dell’Istruzione indirizzata a chi possiede già una specializzazione con TFA e ha vinto un concorso. Molti di questi candidati si trovano nella posizione di non sapere se hanno la possibilità di ambire al percorso da 30 CFU, invece di seguire i 36 CFU richiesti ai vincitori con i 24 CFU.
Alla base della loro richiesta, c’è il fatto che entrambi i percorsi portano al medesimo risultato: l’abilitazione definitiva. In mancanza di indicazioni ufficiali, però, non è possibile dare una risposta certa circa la possibilità che i due iter siano effettivamente fattispecie equivalenti ai fini del titolo.
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