Doppio canale di specializzazione sostegno: soluzione per i docenti che non potevano essere assunti senza titolo, e sono la maggior parte dei precari
Mancano ancora i decreti che ufficializzino tempi e modalità dei Corsi Indire sostegno, anche se il ministro Valditara ha avuto più volte occasione di parlarne snocciolando quelle che saranno le caratteristiche principali di questo nuovo strumento che insieme al Tfa andrà a costituire il doppio canale di specializzazione sul sostegno.
L’obiettivo dei Corsi Indire
L’ultimo intervento del Ministro Valditara in merito all’avvio dei Corsi Indire, progetto nel quale crede molto, specifica come serviranno a stabilizzare in modo significativo docenti che non potevano essere assunti perché non avevano la specializzazione. La gran parte dei docenti precari sono docenti di sostegno. E perché non potevano essere stabilizzati? Perché mancavano le specializzazioni, perché le università non avevano interesse più di tanto a specializzarli e quindi non specializzavano questi docenti”.
Poi una frase destinata a creare polemiche, come dimostra già la reazione dei sindacati, e che il ministro sarà costretto a spiegare meglio nei prossimi giorni: “Noi – ha aggiunto ancora il Ministro – abbiamo, per la prima volta, affidato a INDIRE, che è un ente di ricerca dipendente dal Ministero, il compito di specializzare questi docenti”.
La polemica con i sindacati
Una dichiarazione il cui contenuto viene contestato da Flc-Cgil, secondo cui con queste considerazioni il ministro ridimensiona un aspetto importante, ovvero il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che sancisce l’autonomia degli Enti Pubblici di Ricerca.
Il sindacato sottolinea come il rapporto debba essere non di “dipendenza” ma di vigilanza. Un rapporto che dovrebbe essere caratterizzato da limiti molto precisi, come dimostra la legge in base alla quale “i competenti organi deliberativi dell’Ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l’atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità”.
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