Graduatorie, Gps e supplenze

Precari scuola: a chi spetta la continuità del contratto per il periodo di vacanza e sospensione dell’attività didattica

Il contratto di supplenza breve, concluso il 21 dicembre 2024, può continuare durante le vacanze natalizie, garantendo retribuzione e punteggio? 

Il nodo della continuità: cosa dice il contratto nazionale

Per rispondere alla domanda, è necessario partire dall’art. 40 del CCNL Scuola 2006/2009, una norma che, nonostante gli anni trascorsi, rimane centrale nel regolamentare i rapporti di lavoro dei supplenti.

Il comma 3 di questo articolo è cristallino: se il docente titolare si assenta almeno sette giorni prima dell’inizio delle vacanze e rimane assente per almeno sette giorni dopo la ripresa delle lezioni, il contratto del supplente si estende automaticamente a coprire l’intero periodo delle festività.

Ciò significa che, nel caso specifico, se il docente titolare fosse assente dal 15 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025 senza interruzioni, il supplente avrebbe diritto non solo alla retribuzione per tutto il periodo delle vacanze natalizie, ma anche al riconoscimento giuridico del servizio svolto. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile, considerando il valore del punteggio per la carriera scolastica.

Quando il diritto si interrompe

Il quadro cambia drasticamente se il docente titolare riprende il servizio, anche solo per un giorno, durante le festività. In questo caso, l’assenza non sarebbe più considerata continuativa e il contratto del supplente si interromperebbe al 21 dicembre 2024.

Qualora il titolare dovesse nuovamente assentarsi dal 7 gennaio 2025, il supplente avrebbe diritto alla conferma dell’incarico, ma con una perdita giuridica ed economica dei giorni compresi tra il 22 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025.

La conferma della supplenza: cosa prevede l’OM 88/2024

Un ulteriore elemento di chiarezza arriva dall’Ordinanza Ministeriale 88 del 16 maggio 2024. All’articolo 13 si consiglia che, per garantire la continuità didattica, un’assenza del titolare interrotto solo da giorni festivi o liberi dall’insegnamento comporta la proroga automatica della supplenza al medesimo docente già in servizio.

Se l’assenza del titolare è interrotta da un periodo di sospensione delle lezioni, come nel caso delle vacanze natalizie, il nuovo contratto per il supplente inizia solo al primo giorno di ripresa effettiva delle attività scolastiche.

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