Supplenze su posti accantonati: cattedra non è considerata vacante, viene assegnata con incarico temporaneo con formulazione “Conferma nomine in attesa avente titolo ex dl 71/24″ tra le N11
Con la fine dello scorso anno, molte sono le scadenze con cui il mondo della scuola ha avuto a che fare, e non solo per quel che riguarda le attribuzioni delle supplenze da gps o l’iscrizione al concorso scuola Pnrr2. Una delle scadenze riguarda le supplenze su posti accantonati per i vincitori del concorso PNRR1. Si tratta del primo concorso della fase transitoria, il primo Pnrr disciplinato dal DDG n. 2575/2023 e DDG n. 2576/2023.
I posti accantonati
A chiarire le procedure da seguire da parte delle scuole è stato lo stesso ministero a ridosso della lunga pausa per le vacanze natalizie. Nello specifico, si tratta di una nota che riporta la data del 20 dicembre 2024 con cui il Ministero ha provveduto a chiarire alcuni aspetti non del tutto scontati alle segreterie scolastiche. In questo modo è stato più semplice comprendere come comportarsi per quel che concerne la proroga dei contratti qualora il posto non sia stato assegnato.
Il problema nasce nel corso della procedura di assegnazione dei posti accantonati. Una procedura che dura dal 1° settembre al 31 dicembre 2024. Non è accaduto di rado in questo periodo che alcuni docenti abbiano beneficiato della conferma sul posto della supplenza al 31 agosto 2025.
La continuità didattica
SI trattava in realtà di un posto per il quale risultavano già in servizio all’atto della nomina. Per questo, la stessa sede di assegnazione si è trasformata in posto di assunzione dal concorso. Il rovescio della medaglia è però costituito da fatto che sono risultati numerosi posti assegnati da graduatorie di istituto con la formula dell’avente diritto e max fino al 31 dicembre 2024, ancora non assegnati.
Uno dei principi che guida da sempre il ministero è quello di privilegiare l’interesse dello studente ancor prima che quello dell’insegnante, e in questo senso si deve leggere l’indicazione volta a garantire la continuità didattica con cui il Ministero ha disposto che su questi posti deve essere sancita la conferma già in servizio fino al 31 dicembre 2024.
Il contratto contiene la proroga “fino a non oltre il 30 giugno 2025”. Il posto non per questo va considerato vacante, ma da assegnare nuovamente con una supplenza temporanea caratterizzata dalla formulazione “Conferma nomine in attesa avente titolo ex dl 71/24″ anche se inserita tra le N11.
La tutela dei precari
Quello che va sottolineato, presente nei contratti, è che la data deve essere non prima del 01/01/2025 e la data fine non oltre il 30/06/2025 Questa decisione comporta differenze sia per i giorni persi di stipendio tra ultimo giorno di lezioni e 30 giugno, sia per quel che concerne la gestione di assenze, malattie e ferie dei docenti con supplenze temporanee rispetto ai supplenti al 30 giugno.
L’obiettivo dovrebbe essere tutelare il docente precario. Non va dimenticato infatti che si tratta di un posto che per l’anno scolastico 2024/25 resterà senza avente diritto.
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