Laurea + 24 cfu abilitante: solo i docenti in possesso di abilitazione possono accedere alle fasce più alte delle GPS
La Corte di Cassazione ha ribadito la differenza tra titolo di studio e titolo abilitante per l’inserimento nelle graduatorie per le supplenze scolastiche.
La questione nasce da una sentenza della Corte d’Appello, che aveva riconosciuto a un laureato in giurisprudenza con 24 CFU il diritto di essere inserito nella prima fascia GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto per il biennio 2020-2022. Il Ministero dell’Istruzione ha impugnato la decisione, sostenendo che la laurea con CFU non equivale a un’abilitazione, requisito necessario per accedere alle fasce superiori delle graduatorie.
La Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, richiamando la normativa vigente (D.M. 201/2000 e D.M. 131/2007) e sottolineando che solo i docenti in possesso di abilitazione possono accedere alle fasce più alte delle GPS. Ha inoltre chiarito che il D.Lgs. 59/2017 non equipara il titolo di studio all’abilitazione.
Di conseguenza, la laurea con 24 CFU non dà diritto all’inserimento in seconda fascia, ma solo in terza fascia, riservata ai docenti senza abilitazione. La sentenza della Corte d’Appello è stata quindi annullata.