Ciad Ata prima fascia: procedura simile alla terza fascia per l’aggiornamento delle 24 mesi, ma il ministero per il momento non conferma
Si avvicina sempre più la data del 30 aprile 2025 che per il personale ATA rappresenta il termine ultimo per ottenere la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). Chi si è infatti inserito con riserva nelle graduatorie di terza fascia deve provvedere al conseguimento del titolo, pena la decadenza dalle graduatorie. Senza CIAD, in base alla nuova normativa, non si potrà fare più parte delle graduatorie ATA. Lo sancisce il nuovo CCNL 2019/21. Il requisito non vale per tutti i profili professionali appartenenti al personale ata, ma per quasi tutti. Resta fuori soltanto il ruolo di collaboratore scolastico, per il quale non si è tenuti a conseguire alcun titolo.
L’aggiornamento delle 24 mesi
Non solo: entro il 30 aprile deve conseguire la certificazione il personale di terza fascia che ha presentato domanda con riserva. Non è citata nella normativa espressamente la categoria del personale di prima fascia.
Ma le indicazioni ministeriali sono in ogni caso arrivate in occasione dell’aggiornamento delle 24 mesi, quando il Ministero ha precisato che la CIAD “non è da ritenersi tra i requisiti che i candidati devono possedere per l’accesso alle graduatorie permanenti limitatamente al suddetto anno scolastico“.
Non è da escludere che questo requisito possa essere inserito all’interno dei bandi di prima fascia che saranno pubblicati a breve. Non ci sono indicazioni in questo senso, ma non è da escludere che il ministero possa prendere decisioni in questo senso.
Lo scioglimento della riserva
Nel caso di inserimento nella normativa di questo requisito di accesso anche nelle 24 mesi, secondo Orizzonte Scuola il ministero potrebbe pensare a confermare la stessa modalità della terza fascia, usata anche per il concorso DSGA. In questo caso, si procederebbe con la presentazione della domanda con riserva per poi consentire ai candidati di regolarizzare la propria posizione entro i termini indicati dal ministero. Scaduto il termine per lo scioglimento della riserva, scatta il decadimento dalle graduatorie.