Conferma docente di sostegno su richiesta della famiglia: a rischio il posto dei docenti di ruolo per la graduatoria interna
Nella scuola secondaria di primo grado, le graduatorie interne di istituto per i posti di sostegno si distinguono per ciascuna tipologia di disabilità e vengono impiegate per individuare gli eventuali docenti perdenti posto in caso di contrazione dell’organico. La perdita del posto si determina all’interno della specifica graduatoria della tipologia di sostegno interessata: se, ad esempio, si riduce il numero di posti per il sostegno psicofisico, il docente individuato come perdente posto sarà l’ultimo in graduatoria per quella specifica tipologia, indipendentemente dalla sua anzianità di servizio nella scuola.
Graduatorie interne e individuazione dei perdenti posto
Le graduatorie interne di istituto vengono predisposte dal dirigente scolastico e includono esclusivamente i docenti titolari nell’autonomia scolastica. Sono stilate tenendo conto del punteggio derivante da titoli e servizi, nonché dell’anzianità di ingresso nell’organico dell’autonomia. I docenti che sono stati assegnati alla scuola nell’anno scolastico in cui viene redatta la graduatoria sono collocati in coda a coloro che sono già parte dell’istituto da anni precedenti. Di conseguenza, in caso di riduzione dell’organico, i primi a perdere il posto saranno generalmente i docenti di più recente assegnazione.
Nel caso in cui il docente perdente posto sia in possesso del titolo di specializzazione per un’altra tipologia di sostegno per la quale nella stessa scuola vi è una disponibilità, lo stesso ha la precedenza nel trasferimento su tale posto, sia a domanda che d’ufficio.
La richiesta della famiglia non ha valore per i docenti di ruolo
Un aspetto spesso discusso riguarda la continuità didattica degli alunni con disabilità. Le famiglie potrebbero desiderare che un docente di sostegno rimanga assegnato al proprio figlio, anche in caso di contrazione dell’organico. Una richiesta che non ha alcun valore per i docenti di ruolo, in quanto la normativa non prevede che la continuità venga garantita sulla base di una richiesta della famiglia. E’ una possibilità che riguarda esclusivamente i docenti supplenti, che possono essere confermati per garantire la continuità didattica.
Nel caso di un docente di ruolo individuato come perdente posto, egli può presentare domanda di trasferimento, condizionandola o meno al permanere nella condizione di soprannumerarietà. Se non presenta domanda, il trasferimento avverrà d’ufficio. In caso di disponibilità per un’altra tipologia di sostegno all’interno della stessa scuola, il docente può partecipare con precedenza al trasferimento su quel posto.
Se il docente desidera rientrare nella scuola di precedente titolarità, può fruire della precedenza prevista dall’articolo 13/1 del CCNI 2025/28, a condizione che abbia presentato domanda condizionata o non l’abbia presentata affatto.